Statuto e regolamento

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA VEGETALE (SIBV)

(approvato in occasione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci svoltasi a Padova il 18/09/2024)

 

Art. 1 Denominazione

La Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV), già Società Italiana di Fisiologia Vegetale (SIFV), della quale prosegue ricerca e insegnamento e perpetua la tradizione scientifica, è un’associazione a carattere scientifico ed è regolata dal presente Statuto.
 

Art. 2 Sede

L’Associazione ha sede legale in Italia, in Roma, P.le A. Moro 5 (00185), presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Sapienza Università di Roma.

Il Consiglio può stabilire la sede legale altrove e istituire o sopprimere sedi secondarie o operative.
 

Art. 3 Scopi

La SIBV non ha scopo di lucro.

Scopo della SIBV è promuovere gli studi attinenti alla disciplina della Biologia Vegetale favorendo la collaborazione fra singoli studiosi e associazioni scientifiche italiane e straniere.

L’attività della SIBV è rivolta in generale agli studiosi nel settore della Biologia Vegetale e, più specificamente, nell’ambito degli studi funzionali, che accettino le finalità, i metodi e l’organizzazione della SIBV come da Statuto vigente.

L’Associazione si propone inoltre di fornire, a livello nazionale, aggiornamenti scientifici e normativi in questa materia attraverso comunicazioni dirette, in possibile collaborazione con altre organizzazioni scientifiche.

Tali finalità vengono perseguite tramite l’organizzazione di iniziative di vario tipo, come incontri, conferenze, corsi, congressi, pubblicazioni scientifiche, anche attraverso l’attivazione e gestione di siti web, oltre a qualunque altra attività che possa favorire lo scambio e la circolazione delle competenze sulla Biologia Vegetale.

La Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali, collaborando ed anche aderendo ad altre Associazioni od Enti o Società Scientifiche, che svolgano attività analoghe o accessorie o funzionali all'attività sociale.


Art. 4 Soci e categorie di soci

Possono rivestire la qualifica di socio le persone fisiche con un titolo riconosciuto di laurea in materie attinenti alla biologia vegetale che esercitino, ancorché in via non esclusiva, attività di studio e ricerca nell'ambito di questa disciplina.

I Soci si distinguono in tre categorie: “Senior”, “Junior” e “Sostenitori”; assumono la qualifica di tipo “Soci Senior”: Professori Ordinari, Associati e Ricercatori universitari e di enti di ricerca di ogni ordine e grado; assumono la qualifica di “Soci Junior”: Dottorandi, Post-Dottorati e Borsisti; assumono la qualifica di “Soci Sostenitori” le persone fisiche, gli enti e le società che, pur non possedendo i requisiti di cui al presente articolo, sostengono attivamente le attività di SIBV.

I “Soci Senior” sono tenuti a corrispondere la quota associativa intera mentre i “Soci Junior” la quota associativa ridotta; i “Soci Senior” ed i “Soci Junior” godono dei diritti di elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota sociale al momento delle elezioni. I “Soci sostenitori” sono tenuti a corrispondere la quota associativa intera, e non godono dei diritti di voto di elettorato attivo e passivo.
 

Art. 5 Soci onorari

È istituita la figura del Socio onorario. I Soci onorari sono scelti tra i membri della SIBV che abbiano dato un contributo straordinario alla Società e tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente SIBV/SIFV che siano entrati in pensione. I Soci in pensione che non abbiano ricoperto la carica di Presidente SIBV/SIFV possono essere segnalati al Direttivo per la nomina di Socio Onorario. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei 4/5 dei Soci presenti e votanti, su proposta del Consiglio. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale e da eventuali quote d’iscrizione ai Congressi della Società e godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.


Art. 6 Ammissione dei soci

L’ammissione alla SIBV prevede da parte del candidato la presentazione di una domanda di ammissione al Consiglio, controfirmata da due Soci, che delibera in merito. In caso di parere favorevole del Consiglio, la ammissione del candidato alla SIBV ha decorrenza a partire da 60 giorni dalla delibera di Consiglio.

 

Art. 7 Perdita della qualità di Socio

La qualifica di associato si perde:

  1. per dimissione volontaria;
  2. per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;
  3. per gravi motivi morali, tra i quali comportamenti contrari alle finalità della SIBV;
  4. in caso di mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi;
  5. per morte dell’associato.

Nei casi sub 2 e 3 la decadenza è deliberata dal Consiglio, previa eventuale contestazione scritta al Socio dei motivi e dopo esame della memoria di difesa eventualmente presentata dall’escludendo; nel caso sub 4, il Segretario Tesoriere invierà preventivamente comunicazione al Socio moroso circa la proposta di decadimento da presentare in Consiglio che, in caso di mancato riscontro da parte del socio e mancata copertura delle quote arretrate, provvederà alla cancellazione del moroso dal libro soci di SIBV ed al recupero delle quote non versate.

In caso di decadenza, l’associato può nuovamente presentare domanda di iscrizione dopo tre anni dalla data in cui ha perso la qualifica di Socio.
 

Art. 8 Patrimonio

Il patrimonio di SIBV è costituito dalle quote associative, dai fondi derivanti da elargizioni, donazioni, contributi di enti governativi o enti internazionali, ONG, agenzie sanitarie, da imprese o da attività formative o di ricerca.

I fondi così reperiti sono utilizzati per il perseguimento degli scopi associativi; non avendo fini di lucro, qualora in occasione delle attività svolte pervenga un’entrata, questa, per la parte non assorbita dalle spese per il suo funzionamento o per il finanziamento delle iniziative, deve essere destinata ad incremento del patrimonio.

Nessuna ripartizione di utili potrà in alcun modo essere effettuata a favore degli associati.

 

Art. 9 Organi sociali

Sono organi dell’associazione della Società: il Presidente, il Consiglio (Segretario Tesoriere, Consiglieri e Presidente Eletto), i Revisori dei Conti e l'Assemblea (costituita da Soci “Junior” e “Senior”). Sono cariche elettive della Società: il Presidente, il Consiglio e i Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e hanno la durata di tre anni ad eccezione del Presidente Eletto che viene eletto a fine secondo anno del mandato in corso e affianca le attività del Presidente per un anno prima di assumere la carica triennale di Presidente. I Consiglieri, il Segretario Tesoriere, e i Revisori dei Conti sono eletti allo scadere del terzo anno e l’inizio delle loro attività è concomitante con l’assunzione della carica di Presidente da parte del Presidente Eletto.
 

Art. 10 Assemblea

SIBV ha nell’Assemblea il suo organo sovrano; in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi gli altri organi sociali di SIBV.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 25 Soci, anche su piattaforma apposita sul web; si riunisce almeno una volta all’anno e la convocazione viene inviata tramite posta elettronica e mediante avviso pubblicato sul sito web di SIBV, almeno 30 giorni prima della adunanza.

Indicativamente l’Assemblea è convocata durante il Congresso Nazionale di SIBV.

L’Assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

L’Assemblea in sessione straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di due terzi degli associati e delibera a maggioranza semplice; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione: la convocazione dell’Assemblea straordinaria viene comunicata con le stesse modalità di quella ordinaria.

Tutte le votazioni, sia in caso di Assemblea in presenza che in caso di Assemblea su piattaforma sul web, sono svolte con scrutinio palese ad eccezione di quelle relative alla nomina dei membri degli organi elettivi e delle cariche sociali, per le quali è previsto lo scrutinio segreto.

Ciascun socio potrà delegare per iscritto la partecipazione all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto ad un altro associato purché in regola con il pagamento delle quote sociali; ogni associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.

Dello svolgimento dell’Assemblea viene redatto il verbale a cura del Segretario; il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
 

Art. 11 Funzioni dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

  1. eleggere il Presidente Eletto e Vicepresidente, che assumerà l’incarico di Presidente con le modalità di cui all’Art. 16;
  2. eleggere il Segretario tesoriere;
  3. eleggere otto Consiglieri;
  4. eleggere due Revisori dei conti;
  5. approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Segretario tesoriere e proposti dal Consiglio;
  6. approvare l’ammontare delle quote sociali annuali;
  7. approvare la relazione annuale del Presidente sulle attività svolte;
  8. ratificare il regolamento approvato dal Consiglio;
  9. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno delle riunioni assembleari;
  10. sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione e deliberare in merito a tutte le attività che siano ritenute necessarie al fine del raggiungimento dello scopo sociale.

Sono funzioni riservate alla assemblea in sede straordinaria: l’approvazione delle modifiche dello Statuto e lo scioglimento della associazione.
 

Art. 12 Consiglio

Il Consiglio è formato dal Presidente, dal Presidente Eletto con funzioni di Vicepresidente, dal Segretario Tesoriere e 8 Consiglieri.

Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno e ne coordina i lavori; in alternativa, il Consiglio può essere convocato per iniziativa di almeno quattro membri che ne facciano richiesta.

Il Consiglio è l'organo che ha la funzione di porre in esecuzione le deliberazioni assembleari e le attività finalizzate al perseguimento dello scopo associativo.

La convocazione avviene mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova

dell’avvenuto ricevimento almeno 30 giorni prima della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente; non sono ammesse la presenza ed il voto per delega.

La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.
 

Art. 13 Funzioni del Consiglio

Il Consiglio:

  1. affianca e supporta il Presidente in tutte le sue funzioni per la gestione dell’Associazione;
  2. approva e propone all’Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento della Associazione;
  3. controlla la regolarità delle proposte di adesione all’Associazione e delibera in ordine all’ammissione dei nuovi soci;
  4. verifica il mantenimento dei requisiti dei soci, di cui all’art. 4;
  5. delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione su proposta del Presidente;
  6. approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e lo propone per l’approvazione all’Assemblea dei soci accompagnato dalla relazione annuale relativa alla attività svolta;
  7. definisce le quote associative annuali;
  8. delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie e conseguenti.
     

Art. 14 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci definendo l’ordine del giorno dei lavori; in caso di sua assenza è sostituito dal Presidente eletto o Vicepresidente.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio, costituire e coordinare comitati di studio o commissioni, dare mandati e deleghe a professionisti e acquisire pareri da consulenti.
 

Art. 15 Funzioni del Presidente

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

  1. programma l'attività del Consiglio definendone l’agenda e le modalità di funzionamento;
  2. presiede, programma, coordina e controlla la regolarità dei lavori dell’Assemblea, delle procedure di voto e di verifica dei poteri dei soci;
  3. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio;
  4. collabora con il Segretario Tesoriere alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, predispone la relazione annuale e quella di fine mandato che presenta al Consiglio ed alla Assemblea per l’approvazione.
     

Art. 16 Presidente eletto o Vicepresidente

Il Presidente Eletto con funzioni di Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo affianca o sostituisce in caso di sua indisponibilità o impedimento; può assumere incarichi specifici su mandato del Presidente, a cui riferisce. Al termine del mandato assume la carica di Presidente.
 

Art. 17 Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere è nominato dall’Assemblea, è membro di diritto del Consiglio ed assiste il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio.

Il Segretario Tesoriere scade allo scadere del Consiglio.

E’ responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Consiglio e dell’Assemblea dei soci, custodisce l'archivio, costituito dai verbali, dalle relazioni annuali del Presidente e da quella di fine mandato, dalla corrispondenza ecc.; predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo in collaborazione con il Presidente cui riferisce, sovrintende alla regolare gestione economica, finanziaria e amministrativa dell’Associazione.

Il Segretario Tesoriere mantiene i rapporti tecnico operativi tra il Presidente e gli organi dell’Associazione.

Art. 18 Revisori

I Revisori sono nominati dall’Assemblea a cui riferiscono. I Revisori hanno la responsabilità di verificare la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Annualmente, redigono una relazione accompagnatoria del rendiconto economico e finanziario consuntivo presentato dal Presidente in sede di assemblea circa la corretta tenuta della contabilità e della redazione del bilancio.

Art. 19 Regolamento

Il Consiglio adotta un Regolamento, nel quale sono stabilite le norme di applicazione dello Statuto, le prassi, le modalità di gestione delle attività associative, della comunicazione verso i soci e ogni altro aspetto connesso alle attività dell’Associazione di cui si intenda predeterminarne le modalità.
 

Art. 20 Proposte di modifica dello Statuto

Le eventuali proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio oppure da almeno 25 soci.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate dal Consiglio a tutti i Soci almeno due mesi prima della data di convocazione dell’Assemblea, ed essere approvate con il quorum previsto per le votazioni in sessione straordinaria.

Le proposte sono approvate nella forma in cui sono state presentate oppure respinte nella loro integrità.

Art. 21 Durata e scioglimento

L’Associazione è costituita senza limitazione di durata, tuttavia potrà essere sciolta per decisione dell’Assemblea in seduta straordinaria.

I  beni  residuati  dalla  liquidazione  saranno  devoluti  ad  enti  con  fini  analoghi  a  quelli dell’Associazione, scelti nella delibera assembleare di scioglimento.