Statuto e regolamento

STATUTO E REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI BIOLOGIA VEGETALE (SIBV)

(approvato in occasione dell’Assemblea Soci del 01/07/2021)

STATUTO

Art. 1 Denominazione
La Società Italiana di Biologia Vegetale (SIBV), già Società Italiana di Fisiologia Vegetale (SIFV), della quale prosegue ricerca e insegnamento e perpetua la tradizione scientifica, è un’associazione a carattere scientifico ed è regolata dal presente Statuto.

Art. 2 Sede
L’Associazione ha sede legale in Italia, in Roma, P.le A. Moro 5 (00185), presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie, Sapienza Università di Roma.
Il Consiglio può stabilire la sede legale altrove e istituire o sopprimere sedi secondarie o operative.

Art. 3 Scopi
La SIBV non ha scopo di lucro.
Scopo della SIBV è promuovere gli studi attinenti alla disciplina della Biologia Vegetale favorendo la collaborazione fra singoli studiosi e associazioni scientifiche italiane e straniere.
L’attività della SIBV è rivolta in generale agli studiosi nel settore della Biologia Vegetale e, più specificamente, nell’ambito degli studi funzionali, che accettino le finalità, i metodi e l’organizzazione della SIBV come da Statuto vigente.
L’Associazione si propone inoltre di fornire, a livello nazionale, aggiornamenti scientifici e normativi in questa materia attraverso comunicazioni dirette, in possibile collaborazione con altre organizzazioni scientifiche.
Tali finalità vengono perseguite tramite l’organizzazione di iniziative di vario tipo, come incontri, conferenze, corsi, congressi, pubblicazioni scientifiche, anche attraverso l’attivazione e gestione di siti web, oltre a qualunque altra attività che possa favorire lo scambio e la circolazione delle competenze sulla Biologia Vegetale.
La Associazione, pur non avendo scopo di lucro, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali, collaborando ed anche aderendo ad altre Associazioni od Enti o Società Scientifiche, che svolgano attività analoghe o accessorie o funzionali all'attività sociale.

Art 4 Soci e categorie di soci
Possono rivestire la qualifica di associato le persone fisiche con un titolo riconosciuto di laurea in materie attinenti alla biologia vegetale che esercitino, ancorché in via non esclusiva, attività di studio e ricerca nell’ambito della biologia vegetale, della fisiologia vegetale, della botanica, della farmacologia e della fitocosmesi.
I Soci si distinguono in categorie: Senior, Junior, Onorari e Sostenitori; assumono la qualifica di tipo “Soci Senior”: Professori Associati ed Ordinari ed i Ricercatori di tipo B; assumono la qualifica di “Soci Junior”: Dottorandi, Assegnisti di ricerca, Ricercatori di tipo A, Borsisti; assumono la qualifica di Soci sostenitori le persone fisiche, gli enti e le società che, pur non possedendo i requisiti di cui al presente articolo, sostengono attivamente le attività di SIBV.
I Soci sostenitori pagano la quota sociale, non godono dei diritti di voto, non hanno il diritto di essere eletti nel Comitato Esecutivo e ricoprire cariche sociali.
I soci Junior pagano una quota associativa ridotta; i Soci Senior ed i Soci Junior godono dei diritti di elettorato attivo e passivo, se in regola con il pagamento della quota sociale al momento della candidatura.

Art. 5 Soci onorari
È istituita la figura del Socio onorario. I Soci onorari sono scelti tra i membri della SIBV che abbiano dato un contributo straordinario alla Società e tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente SIBV/SIFV che siano entrati in pensione. I Soci in pensione che non abbiano ricoperto la carica di Presidente SIBV/SIFV possono essere segnalati al Direttivo per la nomina di Socio Onorario. I Soci onorari sono nominati dall’Assemblea con la maggioranza dei 4/5 dei Soci presenti e votanti, su proposta del Consiglio. I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale e da eventuali quote d’iscrizione ai Congressi della Società e godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 6 Ammissione dei soci
L’ammissione alla SIBV prevede da parte del candidato la presentazione di una domanda di ammissione al Consiglio, controfirmata da due Soci, che delibera in merito. In caso di parere favorevole del Consiglio, la ammissione del candidato alla SIBV ha decorrenza a partire da 60 giorni dalla delibera di Consiglio.

Art. 7 Perdita della qualità di Socio
La qualifica di associato si perde:
1. per dimissione volontaria;
2. per perdita di uno dei requisiti in base ai quali è stata deliberata l’ammissione;
3. per gravi motivi morali, tra i quali comportamenti contrari alle finalità della SIBV;
4. in caso di mancato pagamento della quota sociale per tre anni consecutivi;
5. per morte dell’associato.
Nei casi sub 2 e 3 la decadenza è deliberata dal Consiglio, previa eventuale contestazione scritta al Socio dei motivi e dopo esame della memoria di difesa eventualmente presentata dall’escludendo; nel caso sub 4, il Segretario Tesoriere invierà preventivamente comunicazione al Socio moroso circa la proposta di decadimento da presentare in Consiglio che, in caso di mancato riscontro da parte del socio e mancata copertura delle quote arretrate, provvederà alla cancellazione del moroso dal libro soci di SIBV ed al recupero delle quote non versate.
In caso di decadenza, l’associato può nuovamente presentare domanda di iscrizione dopo tre anni dalla data in cui ha perso la qualifica di Socio.

Art. 8 Patrimonio
Il patrimonio di SIBV è costituito dalle quote associative, dai fondi derivanti da elargizioni, donazioni, contributi di enti governativi o enti internazionali, ONG, agenzie sanitarie, da imprese o da attività formative o di ricerca.
I fondi così reperiti sono utilizzati per il perseguimento degli scopi associativi; non avendo fini di lucro, qualora in occasione delle attività svolte pervenga un’entrata, questa, per la parte non assorbita dalle spese per il suo funzionamento o per il finanziamento delle iniziative, deve essere destinata ad incremento del patrimonio.
Nessuna ripartizione di utili potrà in alcun modo essere effettuata a favore degli associati.

Art. 9 Organi sociali
Sono organi dell'associazione: l’Assemblea, il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei Revisori.
Le altre cariche elettive sono: il Presidente eletto e Vicepresidente, il Segretario Tesoriere.
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito ed hanno la durata di due anni; il Presidente Eletto, allo scadere del mandato, assume la carica di Presidente per il successivo biennio.

Art. 10 Assemblea
SIBV ha nell’Assemblea il suo organo sovrano; in questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi gli altri organi sociali di SIBV.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti gli associati, ma hanno diritto al voto solo i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno 25 Soci, anche su piattaforma apposita sul web; si riunisce almeno una volta all’anno e la convocazione viene inviata tramite posta elettronica e mediante avviso pubblicato sul sito web di SIBV, almeno 30 giorni prima della adunanza.
Indicativamente l’Assemblea è convocata durante il Congresso Nazionale di SIBV.
L’Assemblea in sessione ordinaria in prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
L’Assemblea in sessione straordinaria in prima convocazione è valida con la presenza di due terzi degli associati e delibera a maggioranza semplice; in seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione: la convocazione dell’Assemblea straordinaria viene comunicata con le stesse modalità di quella ordinaria.
Tutte le votazioni, sia in caso di Assemblea in presenza che in caso di Assemblea su piattaforma sul web, sono svolte con scrutinio palese ad eccezione di quelle relative alla nomina dei membri degli organi elettivi e delle cariche sociali, per le quali è previsto lo scrutinio segreto.
Ciascun socio potrà delegare per iscritto la partecipazione all’Assemblea e l’esercizio del diritto di voto ad un altro associato purché in regola con il pagamento delle quote sociali; ogni associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.
Dello svolgimento dell’Assemblea viene redatto il verbale a cura del Segretario; il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Art. 11 Funzioni dell’Assemblea
All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
1. eleggere il Presidente Eletto e Vicepresidente, che assumerà l’incarico di Presidente con le modalità di cui all’Art. 16;
2. eleggere il Segretario tesoriere;
3. eleggere otto Consiglieri;
4. eleggere due Revisori dei conti;
5. approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Segretario tesoriere e proposti dal Consiglio;
6. approvare l’ammontare delle quote sociali annuali;
7. approvare la relazione annuale del Presidente sulle attività svolte;
8. ratificare il regolamento approvato dal Consiglio;
9. discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno delle riunioni assembleari;
10. sovrintendere a tutte le attività dell'Associazione e deliberare in merito a tutte le attività che siano ritenute necessarie al fine del raggiungimento dello scopo sociale.
Sono funzioni riservate alla assemblea in sede straordinaria: l’approvazione delle modifiche dello Statuto e lo scioglimento della associazione.

Art. 12 Consiglio
Il Consiglio è formato dal Presidente, dal Presidente Eletto con funzioni di Vicepresidente, dal Segretario Tesoriere e 8 Consiglieri.
Il Consiglio è convocato dal Presidente che ne determina l’ordine del giorno e ne coordina i lavori; in alternativa, il Consiglio può essere convocato per iniziativa di almeno quattro membri che ne facciano richiesta.
Il Consiglio è l'organo che ha la funzione di porre in esecuzione le deliberazioni assembleari e le attività finalizzate al perseguimento dello scopo associativo.
La convocazione avviene mediante avviso comunicato con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento almeno 30 giorni prima della riunione.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente; non sono ammesse la presenza ed il voto per delega.
La presenza alle riunioni del Comitato Esecutivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 13 Funzioni del Consiglio
Il Consiglio:
1. affianca e supporta il Presidente in tutte le sue funzioni per la gestione dell’Associazione;
2. approva e propone all’Assemblea eventuali regolamenti per il funzionamento della Associazione;
3. controlla la regolarità delle proposte di adesione all’Associazione e delibera in ordine all’ammissione dei nuovi soci;
4. verifica il mantenimento dei requisiti dei soci, di cui all’art. 4;
5. delibera sul trasferimento della sede legale dell’Associazione su proposta del Presidente;
6. approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo e lo propone per l’approvazione all’Assemblea dei soci accompagnato dalla relazione annuale relativa alla attività svolta;
7. definisce le quote associative annuali;
8. delibera su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie e conseguenti.

Art. 14 Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci definendo l’ordine del giorno dei lavori; in caso di sua assenza è sostituito dal Presidente eletto o Vicepresidente.
Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio, costituire e coordinare comitati di studio o commissioni, dare mandati e deleghe a professionisti e acquisire pareri da consulenti.

Art. 15 Funzioni del Presidente
Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
1. programma l'attività del Consiglio definendone l’agenda e le modalità di funzionamento;
2. presiede, programma, coordina e controlla la regolarità dei lavori dell’Assemblea, delle procedure di voto e di verifica dei poteri dei soci;
3. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio;
4. collabora con il Segretario Tesoriere alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, predispone la relazione annuale e quella di fine mandato che presenta al Consiglio ed alla Assemblea per l’approvazione.

Art. 16 Presidente eletto o Vicepresidente
Il Presidente Eletto con funzioni di Vicepresidente collabora con il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo affianca o sostituisce in caso di sua indisponibilità o impedimento; può assumere incarichi specifici su mandato del Presidente, a cui riferisce. Al termine del mandato assume la carica di Presidente.

Art. 17 Segretario Tesoriere
Il Segretario Tesoriere è nominato dall’Assemblea, è membro di diritto del Comitato Esecutivo ed assiste il Presidente nella esecuzione delle delibere del Consiglio.
Il Segretario Tesoriere scade dopo due anni dalla nomina e comunque allo scadere del Comitato Esecutivo.
E’ responsabile della verbalizzazione delle riunioni del Comitato Esecutivo e dell’Assemblea dei soci, custodisce l'archivio, costituito dai verbali, dalle relazioni annuali del Presidente e da quella di fine mandato, dalla corrispondenza ecc.; predispone il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo in collaborazione con il Presidente cui riferisce, sovrintende alla regolare gestione economica, finanziaria e amministrativa dell’Associazione.
Il Segretario Tesoriere mantiene i rapporti tecnico operativi tra il Presidente e gli organi dell’Associazione.

Art. 18 Revisori
I Revisori sono nominati dall’Assemblea a cui riferiscono.
I Revisori hanno la responsabilità di verificare la correttezza della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione. Annualmente, redigono una relazione accompagnatoria del rendiconto economico e finanziario consuntivo presentato dal Presidente in sede di assemblea circa la corretta tenuta della contabilità e della redazione del bilancio.

Art. 19 Regolamento
Il Consiglio adotta un Regolamento, nel quale sono stabilite le norme di applicazione dello Statuto, le prassi, le modalità di gestione delle attività associative, della comunicazione verso i soci e ogni altro aspetto connesso alle attività dell’Associazione di cui si intenda predeterminarne le modalità.

Art. 20 Proposte di modifica dello Statuto
Le eventuali proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal Consiglio oppure da almeno 25 soci.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate dal Consiglio a tutti i Soci almeno due mesi prima della data di convocazione dell’Assemblea, ed essere approvate con il quorum previsto per le votazioni in sessione straordinaria.
Le proposte sono approvate nella forma in cui sono state presentate oppure respinte nella loro integrità.

Art. 21 Durata e scioglimento
L’Associazione è costituita senza limitazione di durata, tuttavia potrà essere sciolta per decisione dell’Assemblea in seduta straordinaria.
I beni residuati dalla liquidazione saranno devoluti ad enti con fini analoghi a quelli dell’Associazione, scelti nella delibera assembleare di scioglimento.

 

REGOLAMENTO

Art. 1 Norme per il funzionamento del Consiglio
L’ordine del giorno del Consiglio e la data della convocazione vengono stabiliti dal Presidente e dal Segretario, sentiti i pareri dei Consiglieri.

Art. 2 Il Consiglio, a mezzo di circolari inviate per via telematica, comunica ai Soci le decisioni di rilevante interesse scientifico e associativo che vengono deliberate.
Il Consiglio delibera anche la costituzione e la gestione di un sito web di riferimento della SIBV, ne registra il dominio in modo da garantirsene la proprietà.
Il Consiglio provvede a nominare direttamente, tra i Soci che si dimostrano particolarmente disponibili e competenti, un Responsabile del sito web di SIBV, cui saranno specificamente demandati i compiti inerenti la pubblicità dell’attività della SIBV e la pubblicazione delle circolari diramate dalla Associazione; la gestione del sito web è sviluppata da Responsabile del sito in collaborazione e sotto la supervisione del Segretario Tesoriere.
Il mandato di Responsabile del Sito Telematico è revocabile in qualsiasi momento da parte del Consiglio.

Art. 3 Congresso nazionale
Il Consiglio organizza nelle linee generali il Congresso della Associazione; il Presidente e il Segretario curano l’organizzazione materiale e scientifica del Congresso nel rispetto delle indicazioni del Consiglio, su indicazione del quale il Presidente può cooptare anche singoli Soci per collaborare all’organizzazione del Congresso.
Su proposta del Consiglio, il Congresso potrà altresì essere organizzato in collaborazione con altre Società Scientifiche di rilevanza nazionale o internazionale o anche, eventualmente, avere luogo in modalità di “sessione autonoma” all’interno di un Congresso organizzato da queste ultime.

Art. 4 Regolamento elettorale
In Assemblea ogni avente diritto al voto può esprimere non più di tre preferenze per l’elezione degli otto Consiglieri e non più di una per l’elezione dei due Revisori dei conti, del Presidente eletto e del Segretario Tesoriere. Non è ammesso il voto per delega.
Le operazioni di voto relative alla elezione degli organi sociali comportano la nomina di una Commissione Elettorale: la Commissione è composta da un Presidente e da due membri, eletti con voto palese dall’Assemblea.
La Commissione entra immediatamente in carica, presidia tutte le attività connesse alle operazioni di voto, ed esaurito il suo compito, si scioglie.
Le funzioni della commissione di voto sono:
a) raccogliere le designazioni da parte di soci di candidature singole o di liste di candidati, verificandone i requisiti di cui agli art. 4 dello Statuto; ogni candidatura deve esplicitare la carica per la quale il candidato concorre;
b) effettuare la verifica dei poteri di voto dei presenti in assemblea ai sensi dell’art. 4 e dell’art 10 dello Statuto;
c) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di voto: l’Assemblea, che vota a scrutinio segreto, si esprime con tre votazioni successive, nel seguente ordine:
1. nomina del Presidente Eletto con funzioni di Vicepresidente;
2. nomina del Segretario Tesoriere e degli otto Consiglieri;
3. nomina dei due Revisori dei Conti.
d) Al termine di ogni votazione, effettuato lo spoglio delle schede, il Presidente della Commissione elettorale legge i risultati delle votazioni e proclama gli eletti. Risultano eletti i Candidati che abbiano ottenuto la maggioranza relativa dei voti per ciascuna carica.

Art. 5 In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio subentrano automaticamente i Soci primi esclusi nelle votazioni, purché in regola con le quote sociali.

Art. 6 Il Consiglio può introdurre modifiche al presente regolamento nel rispetto delle norme dello Statuto.

Allegati